Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico.

Testo vigente dal 18 ottobre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-09-26;146~art4 · fonte del testo