L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".».

Testo vigente dal 6 settembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;146~art3 · fonte del testo