Dopo l'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Consultazione con le altre autorita' di vigilanza). - &1;1. L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10, consulta preliminarmente le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:

  • a)un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
  • b)un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);
  • c)una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).».

Testo vigente dal 25 luglio 2005

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art18 · fonte del testo