[1]Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Regione potra' tuttavia avvalersi per tali procedimenti del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

[2]Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

[3]Dato a Roma, addi' 2 marzo 1948

[4]DE NICOLA

[5]DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 67. - FRASCA

Testo vigente dal 22 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;142~art2 · fonte del testo