[1]Contrabbando di tabacchi lavorati

[2]1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

  • a)non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a euro 500;
  • b)superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a euro 1.000.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 84, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art84 · fonte del testo