[1]Procedimenti per la vendita delle merci

[2]1. Prima della vendita, l'Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituira' il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso. 2. Quando la vendita e' effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia almeno dieci giorni prima della gara stessa. 3. Quando la vendita e' effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni del comma 2, e' inviato ad almeno cinque operatori economici che possano avere interesse, nel rispetto del criterio di rotazione. 4. Sia nell'avviso che nell'invito sono altresi' indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la posizione doganale della merce, l'ammontare degli eventuali diritti di confine dovuti, nonche' la necessita' di esperire le formalita' doganali. 5. Qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art76 · fonte del testo