[1]Termini per la notifica dell'obbligazione doganale

[2]1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. 2. Qualora l'obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016. 4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art48 · fonte del testo