[1]Oblazione in materia contravvenzionale

[2]1. L'oblazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e' ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l'Agenzia puo', quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, e' competente l'Agenzia qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art113 · fonte del testo