All'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.». All'allegato 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'ultima riga della tabella: i. alla colonna «Ambito», le parole: «regolamento 1222/2009» sono soppresse; ii. alla colonna «Requisiti minimi di efficienza energetica» sono aggiunte le seguenti parole: «Conformita' al criterio della piu' elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe piu' elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosita' esterna di rotolamento, laddove cio' sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica».

Testo vigente dal 25 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141~art2 · fonte del testo