Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identita' si intende:

  • a)l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita' e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione puo' riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
  • b)l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identita' mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).

Testo vigente dal 25 maggio 2011

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141~art30bis · fonte del testo