La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria). La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia disciplina con le modalita' indicate al comma 1, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 20 agosto 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;140~art3 · fonte del testo