Art. 2 — Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633

L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente: «Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».

Testo vigente dal 7 aprile 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;140~art2 · fonte del testo