E' autorizzata l'iscrizione, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, della somma di L. 9.000.000, da mettersi a disposizione del commissario liquidatore dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) per far fronte alle passivita' dell'Ente medesimo, in aggiunta alla somma di lire 2.000.000, gia' stanziata per lo stesso fine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 412.

Testo vigente dal 22 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-27;140~art1 · fonte del testo