Art. 20 — Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine. Gli iscritti sospesi per morosita' sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonche' il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art20 · fonte del testo