Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 e' necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel capo IV. L'iscritto nell'Albo puo' esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art2 · fonte del testo