Nell'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il n. 4 del "Modo di pagamento" relativo all'articolo 20, n. l, della tariffa e' sostituito dal seguente: " 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.".

Testo vigente dal 19 maggio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-04;138~art9 · fonte del testo