All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo le parole: "di un'attivita'" sono inserite le seguenti: "autonomamente organizzata". All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo le parole: "Soggetti passivi dell'imposta" sono aggiunte le seguenti: "coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta". All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la ripartizione territoriale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: "delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5,";
  • b)le parole: "agli impieghi," sono sostituite dalle seguenti: "agli impieghi o agli ordini eseguiti,".

Testo vigente dal 11 maggio 1998

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137~art1 · fonte del testo