Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto o per gravi irregolarita' di gestione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, puo' sciogliere con proprio decreto il Consiglio di amministrazione dell'Azienda e nominare un commissario, al quale spettano i poteri del Consiglio di amministrazione. La gestione commissariale avra' una durata di sei mesi e potra' essere prorogata per un uguale periodo in casi eccezionali e sentito il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 29 novembre 1948
