Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto o per gravi irregolarita' di gestione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, puo' sciogliere con proprio decreto il Consiglio di amministrazione dell'Azienda e nominare un commissario, al quale spettano i poteri del Consiglio di amministrazione. La gestione commissariale avra' una durata di sei mesi e potra' essere prorogata per un uguale periodo in casi eccezionali e sentito il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 29 novembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1364~art7 · fonte del testo