Le funzioni di controllo, indicate nell'art. 2403 del Codice civile; sono esercitate, presso l'Azienda, da un Collegio di cinque sindaci, in rappresentanza: uno del Ministero industria e commercio, uno del Ministero delle finanze, uno del Ministero del tesoro, e due degli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda. Il Collegio sindacale e' nominato, per un triennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro. Con lo stesso decreto sono nominati tre sindaci supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa al controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda, intervenendo anche ai lavori del Collegio sindacale.

Testo vigente dal 29 novembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1364~art4 · fonte del testo