All'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: «dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'idrogeno»;
  • b)al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorita' che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorita' che le comunica.»;
  • c)al comma 6, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.»;
  • d)il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunita' dell'energia, dopo aver consultato le autorita' di regolazione degli altri Stati membri interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».

Testo vigente dal 31 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-07-03;136~art39 · fonte del testo