All'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno, che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno.».

Testo vigente dal 31 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-07-03;136~art29 · fonte del testo