Autorita' competenti per la concessione di determinate deroghe Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento:

  • a)articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti;
  • b)articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimita' delle frontiere e per il pascolo;
  • c)articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici;
  • d)articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione;
  • e)articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici;
  • f)articolo 204, concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici. L'azienda sanitaria locale e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.

Testo vigente dal 12 settembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136~art22 · fonte del testo