Competenze e responsabilita' Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i rispettivi ambiti:

  • a)l'operatore e il trasportatore, per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
  • b)i fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12;
  • c)il responsabile del macello, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13;
  • d)le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ed altri enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della tenuta dei libri genealogici, per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza;
  • e)gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita;
  • f)i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia;
  • g)le autorita' competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attivita' delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi;
  • h)le autorita' delle ASL competenti per:
  • 1)gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 e 13;
  • 2)i controlli di cui all'articolo 14;
  • 3)la individuazione delle azioni correttive, delle prescrizioni e delle sanzioni previste dal presente decreto in caso di non conformita';
  • i)il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in qualita' di autorita' zootecnica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012, per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori, per l'inserimento in BDN delle informazioni previste dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
  • l)il CSN per la gestione tecnica della BDN;
  • m)i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza;
  • n)il Ministero della salute per il tramite della competente direzione generale per:
  • 1)l'organizzazione a livello centrale del sistema informativo della BDN;
  • 2)il coordinamento delle attivita' dei Servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo;
  • 3)gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto;
  • 4)la collaborazione ed i contatti con la Commissione europea, con gli altri Stati membri, con le altre pubbliche amministrazioni competenti e con le associazioni di categoria in relazione al sistema I&R.

Testo vigente dal 12 settembre 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134~art4 · fonte del testo