L'Ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare", istituito con il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, assume la denominazione di "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo". Esso ha lo scopo di attuare in Napoli mostre documentative delle attivita' e del lavoro italiano nel mondo e dei prodotti d'oltremare e potra', anche, perseguire finalita' attinenti alla valorizzazione economica e turistica della citta' di Napoli. A questi scopi l'Ente potra' dare in concessione tutto o parte del suo complesso patrimoniale a persone fisiche o giuridiche private - osservate le disposizioni vigenti in materia, di fiere ed esposizioni - con atti approvati con decreti che, sentito il parere del Consiglio di Stato, verranno emanati dal Ministro per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro. L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Africa italiana del Ministero degli affari esteri e di quello dell'industria e commercio. E' amministrato da un presidente che ne ha la rappresentanza legale e da un Consiglio d'amministrazione di cui fanno parte: il presidente dell'Ente, presidente; un consigliere di Stato; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Commissariato per il turismo; uno del Ministero degli affari esteri; due del Ministero dell'Africa italiana; uno del Ministero del tesoro; due del Ministero dell'industria e del commercio; uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; uno del Ministero della pubblica istruzione; uno del comune di Napoli; uno della Provincia; uno della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli; uno del Banco di Napoli ed un rappresentante degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e dei lavoratori, membri. Il presidente dell'Ente e' nominato con decreto del Ministro per l'Africa italiana di concerto con quelli per gli affari esteri e per l'industria e commercio. I membri ed il segretario del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa italiana su designazione delle singole amministrazioni, enti ed associazioni interessate. Il controllo sulla gestione amministrativa dell'Ente e' deferito ad un Collegio di revisori di cui tre effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'Africa italiana di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro. Il Collegio dei revisori e' presieduto dal membro effettivo rappresentante del Ministero del tesoro. Un delegato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio dei revisori a norma di legge.

Testo vigente dal 15 novembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;1314~art1 · fonte del testo