Art. 96 — Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

[1]L'articolo 182 del Codice e' sostituito dal seguente:

[2]"Art. 182 (Ricorso)

[3]1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.".

Testo vigente dal 18 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131~art96 · fonte del testo