Qualora l'Autorita' abbia verificato infrazioni al regolamento ne da' comunicazione all'importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti, in conformita' all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento. L'importatore presenta all'Autorita', entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, e' comunicato dall'importatore all'Autorita' non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l'importatore comunica all'Autorita' l'avvenuta esecuzione delle misure correttive. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.

Testo vigente dal 16 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;13~art6 · fonte del testo