Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano:

  • a)alle restrizioni operative adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b)alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e che sono apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 17 febbraio 2005

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13~art7 · fonte del testo