Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano rese disponibili per l'attivita' di sorveglianza del mercato.

Testo vigente dal 14 luglio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128~art32 · fonte del testo