D i v i e t i Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.

Testo vigente dal 29 marzo 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128~art7 · fonte del testo