Liberta' di iniziativa privata Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attivita' oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e' necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attivita' private e di salvaguardare la liberta' di iniziativa economica, le attivita' private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.

Testo vigente dal 13 luglio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;126~art1 · fonte del testo