Coordinamento tra le Autorita' Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nel rispetto delle reciproche competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individuano forme di coordinamento, anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di sostenibilita' ambientale, sociale, nonche' della tutela dei diritti umani. Ai componenti degli eventuali comitati di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 10 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125~art11 · fonte del testo