L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente: «Art. 37. - 1. Presso la sezione e' istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati. 2. Le norme contenute nel presente titolo sono improntate al criterio del rinvio dinamico alle eventuali future modificazioni apportate da leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione della Corte dei conti. 3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 32, la regione concorre anche all'organizzazione dell'attivita' di supporto alla sezione. A tale fine l'Amministrazione regionale, d'intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane, beni immobili e mobili. 4. La sezione adotta un proprio regolamento interno al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.». Fino alle nomine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, come modificato dal presente decreto, la sezione e' integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Testo vigente dal 4 giugno 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-15;125~art7 · fonte del testo