Al comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «con verbalizzazione nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata».

Testo vigente dal 7 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124~art6 · fonte del testo