Ricorso all'autorita' giudiziaria Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche possono proporre impugnazione avverso:

  • a)le decisioni assunte dall'Agenzia o dagli organismi di valutazione della conformita', anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cybersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche;
  • b)il mancato o parziale accoglimento di un reclamo presentato all'Agenzia o agli organismi di valutazione della conformita'. A norma del presente articolo, i ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia sono presentati dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio e quelli contro le decisioni degli altri organismi di valutazione della conformita' al tribunale amministrativo del luogo ove e' ubicata la sede di tali organismi.

Testo vigente dal 20 agosto 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;123~art12 · fonte del testo