Procedure di valutazione della conformita' Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e i), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato II:

  • a)per gli articoli pirotecnici prodotti in serie:
  • 1)esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure: 1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D); 1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E);
  • 2)conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria F4;
  • b)per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G).

Testo vigente dal 12 agosto 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123~art17 · fonte del testo