Territorialita' dell'esecuzione Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative. L'assegnazione a un istituto penale per minorenni e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente. L'assegnazione a un istituto diverso da quello piu' vicino al luogo di residenza o di abituale dimora e' disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla competente amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 26 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121~art22 · fonte del testo