Art. 11-bis — Informazioni relative alla detenzione

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando e' disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne e' altresi' informato che:

  • a)ha diritto a che la privazione della liberta' personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta';
  • b)ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;
  • c)ha diritto ad accedere alle misure penali di comunita' e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
  • d)ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorita' giudiziaria circa le modalita' di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunita' e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva e' disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.

Testo vigente dal 17 settembre 2024

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121~art11bis · fonte del testo