L'articolo 54 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Contrasti negativi tra pubblici ministeri";
- b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
