L'articolo 54 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Contrasti negativi tra pubblici ministeri";
  • b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art8 · fonte del testo