Dopo il comma 3 dell'articolo 687 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:

  • a)ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato;
  • b)ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art32 · fonte del testo