Dopo il comma 3 dell'articolo 687 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
- a)ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato;
- b)ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
