L'articolo 151 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.";
- b)il comma 4 e' soppresso.
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
