Il finanziamento del Comitato e' assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato. Possono essere richiesti, inoltre, contributi per specifiche attivita' ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attivita' del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dal 1 novembre 1946.
Testo vigente dal 27 settembre 1948
