I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.

Testo vigente dal 12 settembre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art65 · fonte del testo