All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente: «l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.».

Testo vigente dal 13 agosto 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116~art2 · fonte del testo