((Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5.)) ((L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 puo' essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attivita' incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie)).

Testo vigente dal 1 maggio 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art30septies · fonte del testo