Il patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:

  • a)spese di interpretazione;
  • b)spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorita' competente e presentati dal beneficiario;
  • c)spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono espone il caso e' richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilita' per sentire tali persone in modo appropriato.

Testo vigente dal 1 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116~art7 · fonte del testo