E' data facolta' al Ministro per l'interno, fino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di limitare a due mesi la durata minima dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 13 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;116~art1 · fonte del testo