Il regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1395, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1937, n. 2389, e' abrogato; ed e' abrogata altresi' qualsiasi disposizione che preveda l'invio all'estero di attendenti a seguito di addetti militari. In temporanea deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i trasferimenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 (per gli addetti, addetti aggiunti ed assistenti) e 28 (per gli archivisti) del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1395.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art32 · fonte del testo