All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
  • b)al comma 2 dopo le parole: «determinato e» e' inserita la seguente: «l'utilizzazione».

Testo vigente dal 27 maggio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115~art1 · fonte del testo