La maggiore spesa di L. 2.300.000.000 autorizzata dal precedente articolo, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, va ripartita per L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1947-48 e per L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio 1948-49. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 13 settembre 1948
