Art. 79 — Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni

All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»;
  • b)al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

Testo vigente dal 16 ottobre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114~art79 · fonte del testo